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Adeguati Assetti Aziendali: come prevenire la crisi d’impresa e tutelare amministratori e patrimonio

Maggio 10, 2026

Senza assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati ai sensi dell’art. 2086 Cod. Civ., aumentano i rischi per le banche e si compromette la sostenibilità per le aziende. È quanto emerge dall’ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026 della Suprema Corte di Cassazione (qui il testo), che conferma e rafforza il legame tra l’art. 2086 e l’erogabilità dei finanziamenti: le imprese prive di adeguati sistemi di controllo interno diventano “non bancabili” e in caso di crisi conclamata si può arrivare alla “nullità per illiceità della causa” dei finanziamenti concessi, con la sanzione ex art. 2035 Cod. Civ., di irripetibilità della prestazione. In altri termini: il finanziatore perde diritti speciali correlati alla restituzione del capitale, con possibile perdita del capitale investito nell’azienda.

Una sorpresa? A nostro parere, no: l’impulso all’implementazione di adeguati assetti organizzativi è chiaro sin dalla Relazione n. 87 pubblicata il 15 settembre 2022 dall’Ufficio del Massimario della Suprema Corte, avente ad oggetto “Nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Attivazione della Direttiva UE n. 1083/2019 c.d. “Insolvency – D.Lgs. n. 32/2022”. Il documento costituisce una vera e propria linea guida autorevole anche per i Tribunali, chiamati ad applicare il nuovo corpo normativo: ha valenza generale e affronta tutte le prescrizioni introdotte con l’approvazione del “CCII”.

Eppure, sedicenti “consulenti” o “esperti della crisi d’impresa” continuano ad accreditarsi presso le imprese in modo del tutto inadeguato, trascurando gli aspetti normativi e riproponendo modelli di gestione d’impresa e sistemi di “gestione dei rischi” (“risk governance”) non allineati al quadro normativo.

Sin dalla Direttiva 2019/1023 (art. 3 comma 3), e poi con tutta la normativa nazionale in materia, sono state nel tempo richiamate tre attività gestionali, oggi diventate vere e proprie prescrizioni normative:

  • Diagnosi del rischio d’impresa;
  • Controllo;
  • Monitoraggio.

Nell’ordinamento giuridico è infatti entrato il principio della “Business Judgment Rule”, secondo cui le decisioni degli amministratori si presumono corrette e non censurabili fino alla prova che gli stessi abbiano violato il principio della “buona gestione” (un tempo, il concetto del “buon padre di famiglia”). Ed è proprio questo il presupposto di fondo dell’ordinanza della Suprema Corte sopra citata.

Ecco, quindi, l’effetto dirompente: si deve partire dal diritto societario, cioè dal potere gestorio degli amministratori, per arrivare a una governance adeguata. Non bastano più semplici rinvii a norme o prassi volontarie. Ed è proprio l’art. 2086 che conferma ciò, prevedendo il “dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.”

Nella sostanza, il quadro normativo richiede:

una rilevazione e verifica continuativa dell’adeguatezza reddituale, finanziaria e patrimoniale e, conseguentemente, della “prospettiva di continuità aziendale” (“sostenibilità” del business nel medio periodo), da attivarsi utilizzando strumenti adeguati per analisi forward looking;

Un’attività di controllo “ex ante” proattiva di pianificazione e gestione dei rischi d’impresa (pianificazione strategica ed operativa);

Un’attività ex post e reattiva di verifica sistematica di tutti quei segnali (“alert”) quantitativi e qualitativi, che possono far ritenere che la probabilità di insolvenza (“risk profile”) abbia raggiunto e superato la soglia massima tollerabile dall’impresa (“risk capacity”), e così consentire per tempo l’attivazione di procedure di allerta interna (“early warning system”).

Ecco il motivo per cui gli “assetti organizzativi” devono essere obbligatoriamente implementati dalle imprese, a prescindere da ogni considerazione su situazioni di crisi d’impresa o di insolvenza. Essi possono dirsi “adeguati” solo se sono in grado di rilevare quei segnali di allarme premonitori di crisi d’impresa (un concetto, ricordiamo, legato alla “probabilità di insolvenza”, più o meno elevata).

La normativa civilistica e comunitaria si raccorda perfettamente anche con gli orientamenti dell’EBA (European Banking Authority) sulla valutazione del merito creditizio (“Loan Origination & Monitoring”) entrata in vigore dal 30 giugno 2021, e che la Suprema Corte ha applicato nel caso di specie.

Su questo terreno si inseriscono i servizi di Risk, Compliance, Sistemi di OTA, che insieme al proprio partner TMC ADVISORY, ha sin dall’inizio abbracciato l’approccio descritto, offrendo alle aziende (a prescindere da stati di insolvenza) strumenti tecnici e consulenziali finalizzati a:

  • Aiutare il management ad attivare assetti organizzativi, amministrativi e contabili concretamente operativi;
  • Accrescere la cultura del controllo e del rischio;
  • Implementare protocolli interni formalizzati di pianificazione e controllo dei rischi d’impresa e dell’insolvenza, con particolare riferimento a quelli economico-finanziari.

La tua impresa è in grado di dimostrare, anche davanti a una banca o a un giudice, di avere assetti adeguati a intercettare e gestire una crisi in tempo?