Il Decreto 7 maggio 2026 rafforza il ruolo delle valutazioni tecniche negli investimenti 4.0
La trasformazione digitale e la transizione energetica continuano a rappresentare due pilastri della competitività delle imprese italiane. Per sostenere questi investimenti, la Legge n. 199/2025 ha reintrodotto il meccanismo dell’iper-ammortamento, consentendo una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione di beni strumentali tecnologicamente avanzati e di impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Con il Decreto Attuativo del 7 maggio 2026, il legislatore ha però introdotto un elemento destinato a incidere in modo significativo sui processi aziendali: l’accesso all’agevolazione richiede obbligatoriamente una perizia tecnica asseverata e una certificazione contabile, indipendentemente dal valore dell’investimento.
Si tratta di una novità rilevante che conferma una tendenza ormai consolidata: gli incentivi pubblici premiano non solo l’investimento, ma anche la capacità dell’impresa di documentarne correttamente caratteristiche tecniche, conformità e sostenibilità economica.
Cos’è il nuovo iper-ammortamento 2026
L’iper-ammortamento reintrodotto dalla Legge 199/2025 consiste in una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni agevolabili, utilizzabile ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario. La misura riguarda gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028.
L’incentivo interessa principalmente due categorie di investimenti:
- beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.
L’obiettivo è favorire la modernizzazione del sistema produttivo italiano, incentivando l’adozione di tecnologie avanzate, sistemi interconnessi e soluzioni orientate all’efficienza energetica.
La vera novità: la perizia asseverata diventa obbligatoria per tutti
L’aspetto che ha maggiormente attirato l’attenzione di imprese e professionisti riguarda gli adempimenti documentali previsti dagli articoli 6 e 7 del Decreto.
A differenza delle precedenti versioni dell’iper-ammortamento e di molte agevolazioni Industria 4.0, il nuovo regime non prevede soglie minime sotto le quali sia possibile ricorrere a un’autodichiarazione del legale rappresentante. La perizia tecnica asseverata è richiesta per tutti gli investimenti agevolabili, indipendentemente dall’importo sostenuto.
Questa scelta normativa evidenzia la volontà di rafforzare i controlli e garantire una maggiore qualità delle informazioni utilizzate per accedere agli incentivi.
Cosa deve attestare la perizia tecnica asseverata?
La perizia tecnica asseverata deve comprovare tre profili essenziali.
Il primo riguarda le caratteristiche tecniche del bene. Occorre dimostrare che il bene materiale o immateriale rientra negli elenchi previsti dagli Allegati IV e V alla L. 199/2025.
Il secondo riguarda l’interconnessione. Non è sufficiente che il bene sia astrattamente 4.0: deve risultare interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione oppure alla rete di fornitura, secondo quanto richiesto dalla norma.
Il terzo profilo riguarda, quando applicabile, le specifiche caratteristiche dei beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto.
Come più sopra indicato, il DM 7 maggio 2026 non indica importi al di sotto dei quali si possa ovviare ad una perizia asseverata, che pertanto dovrà essere prodotta come condizione necessaria per ottenere l’agevolazione.
La perizia, asseverata e corredata da analisi tecniche, può essere rilasciata da:
- ingegneri iscritti all’albo;
- periti industriali iscritti all’albo;
- enti di certificazione accreditati, mediante attestazione corredata da analisi tecnica.
Per il settore agricolo, il decreto estende la possibilità anche ad altre figure professionali tecniche abilitate.
A cosa serve la certificazione contabile?
Accanto alla perizia tecnica, l’impresa deve produrre una certificazione contabile che attesti due aspetti:
- l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili;
- la corrispondenza delle spese alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
La certificazione non è più una mera conferma formale della presenza di fatture: diventa invece una verifica di coerenza tra investimento dichiarato, evidenze amministrative, scritture contabili e costi agevolabili.
Il decreto attribuisce la certificazione ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Per le imprese non obbligate alla revisione legale, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del relativo registro.
Qui emerge un punto spesso sottovalutato dalle imprese: la certificazione contabile non si improvvisa a ridosso della scadenza. Per essere rilasciata in modo corretto, richiede che la base documentale sia già costruita in modo ordinato: situazioni – tutt’altro che rare – caratterizzate da incertezze nel perimetro di spesa, inerente cespiti non riconciliati, descrizioni generiche o documentazione tecnica non allineata, il rilascio della certificazione contabile diventa più lento e più costoso per l’azienda, che risulta quindi più esposta a criticità che potrebbero compromettere l’erogazione del finanziamento stesso.
Il ruolo delle perizie e della certificazione contabile nella trasformazione digitale delle imprese
Le perizie e le certificazioni contabili richieste per l’iper-ammortamento non possono essere interpretate come una semplice formalità: la loro funzione diventa quella di certificare che l’investimento abbia effettivamente contribuito alla trasformazione tecnologica dell’impresa.
Questo significa verificare aspetti quali:
- reale interconnessione dei sistemi;
- integrazione con software gestionali;
- effettiva utilità economica dell’automazione dei processi;
- capacità di raccolta e scambio dati;
- monitoraggio delle performance produttive.
Sono tutti elementi che incidono direttamente sulla produttività, sulla resilienza e sulla capacità competitiva dell’organizzazione.
Quali sono le difficoltà?
Nella pratica, le criticità si concentrano soprattutto in cinque aree.
1. Qualificazione frettolosa del bene
Un bene può essere tecnologicamente avanzato ma non rientrare automaticamente negli Allegati IV o V. La riconducibilità normativa non va presunta ma deve essere motivata, applicando un adeguato “scetticismo professionale”.
2. Interconnessione documentata in modo debole
Molte imprese dichiarano l’interconnessione, ma non conservano evidenze sufficienti per dimostrarla in termini tecnici e funzionali. Screenshot, log, schemi di rete, flussi dati, manualistica e configurazioni applicative diventano spesso determinanti.
3. Disallineamento tra area tecnica e amministrativa
Quando l’ufficio tecnico, l’amministrazione e il revisore lavorano su basi informative diverse o non hanno la capacità di integrare le proprie competenze (“silos”), possono facilmente emergere incongruenze su descrizione del bene, data di entrata in funzione, costo agevolabile e documenti di supporto.
4. Fatture e documenti descrittivi insufficienti
Una fattura formalmente corretta non sempre è sostanzialmente adeguata a sostenere la riconducibilità del costo al bene agevolato. Nei progetti complessi serve spesso una ricostruzione puntuale del perimetro dell’investimento.
5. Gestione tardiva della documentazione
Il rischio più comune è attendere la fine dell’investimento per affrontare il dossier tecnico e contabile: in tali situazioni può essere complicato recuperare documenti, risalire alle motivazioni di scelte progettuali.
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L’esperienza maturata nella valutazione dei beni, nell’analisi del rischio e nella produzione di documentazione tecnica consente di supportare le imprese lungo l’intero percorso di verifica e valorizzazione degli investimenti.
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Perché oggi l’innovazione non si misura soltanto in ciò che si acquista, ma nella capacità di dimostrare il valore, la funzionalità e la conformità di ciò che viene realizzato.